MISE. Garanzie confidi. Garanzie agevolate a PMI e professionisti a valere su fondi di garanzia pubblici gestiti dai confidi.
Garanzie agevolate alle piccole e medie imprese e ai professionisti a valere su fondi di garanzia pubblici gestiti dai Confidi. Le risorse sono assegnate a questi ultimi a fronte della realizzazione, in via alternativa, delle seguenti attività:
– operazioni di fusione per unione e di aggregazione, ovvero di fusione per incorporazione,
– progetti di digitalizzazione, che prevedono la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica applicata ai servizi finanziari,
– progetti di efficientamento gestionale e miglioramento dei processi nell’ambito dei sistemi di rating, della certificazione di qualità e dello sviluppo di reti distributive.
Le risorse sono assegnate dietro presentazione di domande presentante dai confidi.
Gestione delle risorse: con le risorse assegnate i confidi costituiscono appositi e distinti fondi di rischio da utilizzare per concedere nuove garanzie agevolate alle piccole e medie imprese e ai professionisti alle condizioni e nei termini previsti dal decreto 7 aprile 2021. La concessione di garanzie termina con l’esaurimento delle risorse stesse e comunque non oltre il 31 dicembre del quindicesimo anno successivo all’assegnazione.
Soggetti beneficiari
I beneficiari dell’intervento sono le piccole e medie imprese e i professionisti operanti su tutto il territorio nazionale e in tutti i settori di attività economica.
Ai fini dell’accesso alle garanzie pubbliche le PMI devono:
- essere iscritte al Registro delle imprese;
- essere classificate di piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nel decreto del Ministro delle attività produttive;
- non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in stato di scioglimento o liquidazione;
- non essere in sofferenza sulla posizione globale di rischio elaborata dalla Centrale dei rischi della Banca d’Italia.
Tipologia di interventi ammissibili
L’agevolazione per i soggetti beneficiari è rappresentata dalla differenza tra il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata dai confidi destinatari del contributo a valere sul fondo rischi e il premio di garanzia effettivamente versato ai confidi ai fini dell’accesso alla garanzia.
Le agevolazioni sotto forma di garanzia sono concesse nei limiti di quanto previsto dai regolamenti de minimis vigenti.
Per le informazioni sull’aggiornamento del fattore di rischio si veda la sezione dedicata agli Aiuti di stato concessi sotto forma di garanzie (determinazione del premio teorico di mercato di una garanzia e dell’ESL).
Entità e forma dell’agevolazione
Il contributo è differenziato in base alle seguenti attività:
- operazioni di aggregazione: il contributo pubblico è concesso al confidi incorporante, ovvero al confidi nascente dalla fusione, nella misura massima del 50% del valore delle garanzie in essere dei confidi che, con riferimento all’ultimo bilancio approvato dalla data di perfezionamento della fusione, presenta il minor valore delle stesse garanzie in essere. Il contributo pubblico è concesso in misura non inferiore a euro 1.000.000,00 e non superiore a euro 5.000.000,00.
- progetti di digitalizzazione e di efficientamento gestionale: il contributo pubblico può essere concesso in misura non inferiore a euro 1.000.000,00 e non superiore a euro 2.000.000,00.
Le garanzie agevolate:
a) sono rilasciate su finanziamenti di durata non inferiore a 36 mesi, da rimborsare secondo un piano di ammortamento, con rate di durata non superiore a 12 mesi;
b) sono concesse direttamente ai soggetti beneficiari;
c) riguardano specifiche operazioni finanziarie, aventi importo, durata complessiva ed eventuale preammortamento definiti;
d) sono di importo non superiore a euro 2.500.000,00 per singolo soggetto beneficiario;
e) sono rilasciate in misura non superiore all’80 (ottanta) percento dell’importo della sottostante operazione finanziaria;
f) sono rilasciate a fronte del pagamento, da parte dei soggetti beneficiari, di un premio agevolato, sulla base di quanto previsto dal decreto;
g) sono rilasciate su finanziamenti concessi ed erogati ai soggetti beneficiari in data successiva alla data del decreto di concessione del contributo pubblico;
h) sono rilasciate esclusivamente su nuovi finanziamenti, non ancora erogati ai soggetti beneficiari;
i) devono poter essere escusse al verificarsi delle specifiche condizioni stabilite nel contratto di garanzia;
l) non possono essere assistite da ulteriori garanzie di tipo personale, reale, assicurativo o bancario.
Scadenza
La richiesta di accesso al contributo pubblico deve essere inviata a partire dalle ore 12.00 del 15 novembre 2022 e fino alle ore 12.00 del 15 dicembre 2022.