Bandi per le Imprese Italia

Ministero della Giustizia. Credito di imposta per assumere persone provenienti dalla detenzione.

Descrizione completa del bando

Concessione di un credito d’imposta, a valere sulla Legge 193/2000 (cd. Smuraglia), per ogni lavoratore dipendente detenuto o internato, anche ammesso al lavoro all’esterno, ovvero alla semilibertà, assunto per un periodo non inferiore ad un mese.





Soggetti beneficiari
Cooperative sociali ed imprese pubbliche e private.

Tipologia di interventi ammissibili
Per fruire delle agevolazioni fiscali è necessario stipulare una convenzione con la Direzione dell’Istituto penitenziario ove sono ristretti i lavoratori assunti.

Il credito d’imposta spetta alle imprese che:

a) svolgono attivita’ di formazione nei confronti di detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all’esterno o di detenuti o internati ammessi alla semiliberta’, a condizione che detta attivita’ comporti, al termine del periodo di formazione, l’immediata assunzione dei detenuti o internati formati per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione, per il quale hanno fruito del beneficio;

b) svolgono attivita’ di formazione mirata a fornire professionalita’ ai detenuti o agli internati da impiegare in attivita’ lavorative gestite in proprio dall’Amministrazione penitenziaria.

Non si applicano le agevolazioni previste alle imprese che hanno stipulato convenzioni con enti locali aventi per oggetto attivita’ formativa.

Sono ammesse le spese per:

personale
formazione professionale
Entità e forma dell’agevolazione
La dotazione finanziaria è di € 21.148.112.

L’agevolazione è concessa sotto forma di credito d’imposta per un importo massimo di € 520 mensili per ogni detenuto assunto e per l’eventuale formazione della mano d’opera (a condizione che dopo la formazione avvenga immediatamente l’assunzione).
In caso di assunzione di semiliberi l’importo massimo del credito d’imposta è di € 300.
La retribuzione è quella prevista dai contratti collettivi di lavoro.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e non assume rilievo ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali. Tele credito è utilizzabile in compensazione, non è comunque rimborsabile ma è cumulabile con qualsiasi altro beneficio.





Scadenza
Entro il 31 ottobre di ogni anno le aziende convenzionate con gli istituti devono presentare apposita istanza alla direzione dell’istituto, indicando l’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui intendono fruire per l’anno successivo, includendo nella somma anche il periodo post detentivo e quello dedicato all’attività di formazione. Le direzioni trasmettono le istanze ai provveditorati.

Entro il 15 novembre i provveditorati regionali devono inviare le istanze al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

Entro il 15 dicembre il Dipartimento determina l’importo massimo spettante ad ogni singolo soggetto imprenditoriale.