MASE. PNRR M2C2M1I1.4. Finanziamento a fondo perduto per incentivare il biometano immesso nella rete del gas naturale.
Descrizione completa del bando
La misura “Sviluppo del biometano, secondo criteri per la promozione dell’economia circolare” del PNRR (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4) si pone come obiettivo di sostenere gli investimenti per la realizzazione di nuovi impianti di produzione di biometano e per la riconversione, totale o parziale, di impianti esistenti a biogas.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare degli incentivi previsti dal decreto gli impianti di produzione di biometano di nuova realizzazione, agricoli o a rifiuti, e gli interventi di riconversione a biometano (totale o parziale) di impianti agricoli esistenti di produzione di elettricità alimentati da biogas.
Possono quindi partecipare impianti agricoli o impianti a rifiuti organici come definiti nelle Regole Applicative del Decreto.
Gli impianti possono essere di nuova costruzione oppure nei soli casi di impianti agricoli, riconvertiti. Non è ammessa la riconversione di impianti alimentati a rifiuti organici.
Il biometano prodotto deve essere destinato al settore dei trasporti o ad altri usi.
Sarà possibile presentare la comunicazione di entrata in esercizio per la richiesta di accesso agli incentivi solo per gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie delle procedure competitive pubbliche redatte dal GSE sulla base di specifici requisiti di accesso e criteri di priorità.
Il D.M. (decreto ministeriale) prevede l’incentivazione di impianti di produzione di biometano “sostenibile”. In particolare, possono accedere agli incentivi gli impianti che rispettano specifici limiti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG), ovvero:
almeno il 65% di riduzione di GHG per impianti di produzione di biometano destinato al settore dei trasporti;
almeno l’80% di riduzione di GHG per impianti di produzione di biometano destinato ad altri usi.
L’eventuale indicazione da parte del Soggetto Richiedente di una maggiore riduzione delle emissioni di GHG rispetto ai valori percentuali minimi sopra indicati costituisce un criterio di priorità per la formazione delle graduatorie.
Tipologia di interventi ammissibili
L’investimento si propone di:
sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano;
riconvertire e migliorare l’efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti verso la produzione di biometano per i trasporti, il settore industriale e il riscaldamento. Il biometano prodotto deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) sulle energie rinnovabili affinché la misura possa rispettare il principio di “non arrecare un danno significativo” e i pertinenti requisiti;
sostituire trattori meccanici obsoleti e a bassa efficienza con trattori alimentati esclusivamente a biometano conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva indicata nel decreto e dotati di strumenti per l’agricoltura di precisione. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva menzionata sopra. Gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all’uso previsto;
promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas (siti di lavorazione minima del suolo, sistemi innovativi a basse emissioni per la distribuzione del digestato).
Entità e forma dell’agevolazione
L’importo complessivo dell’Investimento è pari a 1.923.400.000 euro.
Il decreto ha il fine di promuovere l’incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale attraverso un sostegno in conto capitale (pari al massimo al 40% delle spese sostenute) e un incentivo in conto energia (tariffa incentivante applicata alla produzione netta di biometano).
La tabella riporta i costi specifici di investimento massimi ammissibili in funzione della tipologia di impianto di produzione di biometano, della categoria di intervento e della capacità produttiva (Cp).
Costi specifici massimi ammissibili [€/Smc/h]
Tipologia di impianto Categoria di intervento
Impianto agricolo Nuova costruzione Riconversione
Cp ≤ 100 Smc/h 33.000
12.600
100 < Cp ≤ 500 Smc/h 29.000
Cp > 500 Smc/h 13.000 11.600
Impianto a rifiuti organici
Cp qualsiasi
50.000
Valori specifici massimi del contributo in conto capitale (40% della spesa sostenuta) [€/Smc/h]
Tipologia di impianto Categoria di intervento
Impianto agricolo Nuova costruzione Riconversione
Cp ≤ 100 Smc/h 13.200
5.040
100 < Cp ≤ 500 Smc/h 11.600
Cp > 500 Smc/h 5.200 4.640
Impianto a rifiuti organici
Cp qualsiasi
20.000
Per poter accedere al contributo in conto capitale l’impianto dovrà entrare in esercizio entro il 30/06/2026 e la comunicazione di entrata in esercizio dovrà essere trasmessa dal Soggetto Richiedente al GSE tramite il Portale Informatico dedicato entro il 30/07/2026.
Il decreto prevede anche il riconoscimento di un incentivo al quantitativo di biometano prodotto netto e immesso in rete. La produzione netta è calcolata a partire dalla produzione lorda decurtata degli assorbimenti energetici dei servizi ausiliari non “autoalimentati” dall’impianto.
Sono previste tre diverse definizioni di tariffa:
la tariffa di riferimento è il valore posto a base d’asta nella singola procedura competitiva, espresso in €/MWh. Tale valore è definito dal decreto in funzione della tipologia di impianto e della capacità produttiva cumulata dello stesso;
la tariffa offerta è calcolata applicando alla tariffa di riferimento la riduzione percentuale offerta dal Soggetto Richiedente in fase di partecipazione alla procedura, al fine di beneficiare del relativo criterio di priorità;
la tariffa spettante è calcolata applicando alla tariffa offerta l’eventuale ulteriore riduzione prevista nel caso in cui si verifichi il mancato rispetto dei tempi massimi definiti dal D.M. (decreto ministeriale) per l’entrata in esercizio dell’impianto.
Il Decreto prevede due differenti meccanismi incentivanti, in funzione della capacità produttiva dell’impianto:
la Tariffa Omnicomprensiva (TO) costituita da una tariffa unica, corrispondente alla tariffa spettante, comprensiva del valore economico derivante dalla vendita del gas naturale nonché del valore delle GO.
Per gli impianti che beneficiano della TO, il GSE garantisce il ritiro del biometano immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi e la cessione del biometano al mercato.
Per tali impianti le GO sono emesse al Soggetto Richiedente e contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE (sono nella disponibilità del GSE);
la Tariffa Premio (TP), calcolata come differenza tra la tariffa spettante e la somma del prezzo medio mensile del gas naturale e il prezzo medio mensile delle GO.
Per gli impianti che beneficiano della TP, la vendita del biometano è nella responsabilità del Soggetto Richiedente.
Per tali impianti le GO sono emesse al Soggetto Richiedente e rimangono nella sua disponibilità.
La TO, e il conseguente ritiro del biometano da parte del GSE, può essere richiesta dal Soggetto Richiedente nel caso di impianti di capacità produttiva fino a 250 Smc/h che immettono biometano nelle reti con obbligo di connessione di terzi. Pertanto, impianti di capacità produttiva fino a 250 Smc/h che immettono biometano nella rete con obbligo di connessione di terzi possono scegliere l’erogazione della TO o, in alternativa, della TP.
Nel caso di impianti di capacità produttiva superiore a 250 Smc/h, nonché di impianti di produzione che immettono biometano nelle reti del gas naturale diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi, i Soggetti Richiedenti possono accedere esclusivamente alla TP.
TO e TP sono erogate dal GSE a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale per un periodo di 15 anni. La data di entrata in esercizio commerciale viene indicata dal Soggetto Richiedente e rappresenta il termine del periodo di avviamento e collaudo dell’impianto, il quale può durare al massimo 3 mesi, nel caso di impianti oggetto di riconversione, o 6 mesi, nel caso di nuovi impianti, calcolati a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.
Scadenza
Il decreto prevede un’unica modalità di accesso agli incentivi: partecipazione a procedure competitive pubbliche (aste a ribasso).
Gli impianti devono partecipare alle procedure competitive, attraverso le quali è assegnato il contingente di capacità produttiva disponibile, in funzione del maggior ribasso offerto sulla tariffa incentivante e, a parità di ribasso, applicando ulteriori criteri di priorità.
Possono accedere agli incentivi gli impianti che risultano ammessi in posizione utile in una delle graduatorie redatte dal GSE in esito alle procedure competitive.
Al fine di massimizzare il tasso di realizzazione degli interventi, sono previste specifiche modalità di riallocazione della quota dei contingenti non assegnati.
Nr.
Procedura
Apertura procedura Chiusura procedura Limite pubblicazione graduatoria
Contingente disponibile
[Smc/h]
1 30/01/2023 31/03/2023 29/06/2023 67.000
2 14/07/2023 12/09/2023 11/12/2023 71.250
3 22/12/2023 20/02/2024 20/05/2024 23.750
4 3/06/2024 2/08/2024 31/10/2024 71.250
5 18/11/2024 17/1/2025 17/04/2025 23.750
TOTALE 257.000
Nel caso in cui il contingente totale di capacità produttiva disponibile non sia esaurito con la quinta procedura, il decreto prevede la possibilità di apertura di nuove procedure fino all’esaurimento delle risorse disponibili (in ogni caso non oltre il 1° gennaio 2026).