MASAF. OCM Vino. Misura riconversione e ristrutturazione dei vigneti. Campagna 2023/2024. Finanziamento a fondo perduto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
Descrizione completa del bando
Le disposizioni nazionali stabiliscono le modalità e le condizioni per l’applicazione dell’intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2023/2024.
Le Regioni adottano proprie determinazioni per applicare la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti ivi comprese quelle inerenti:
• la definizione dell’area o delle aree dell’intervento;
• la limitazione dell’intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica;
• l’individuazione dei beneficiari, tra i soggetti legittimati dal decreto;
• l’indicazione delle varietà, delle forme di allevamento e del numero di ceppi per ettaro;
• la superficie minima oggetto dell’intervento;
• le azioni ammissibili a finanziamento;
• il periodo entro il quale le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate con la presentazione della domanda di saldo, che non può superare per qualsiasi motivo, i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di aiuto, e, comunque, la data della messa a dimora delle barbatelle non può essere successiva alla validità dell’autorizzazione al reimpianto;
• la concessione del contributo attraverso il pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori, o a collaudo a seguito della conclusione dei lavori con riferimento alla superficie effettivamente realizzata;
• le modifiche ai progetti approvati secondo quanto previsto dal regolamento.
Soggetti beneficiari
Sono beneficiari del sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, previsto nella normativa comunitaria citata, le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino. Beneficiano, altresì, del sostegno coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti.
Rientrano tra i beneficiari i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori agricoli singoli e associati;
b) le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti;
c) le cooperative agricole;
d) le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
e) i consorzi di tutela autorizzati.
Il sostegno non è concesso ai produttori che coltivano impianti illegali, non iscritti a schedario e superfici vitate prive di autorizzazione.
Tipologia di interventi ammissibili
Le attività di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:
a) la riconversione varietale che consiste:
1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.
b) la ristrutturazione, che consiste:
1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
2) nel reimpianto del vigneto attraverso l’impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. È esclusa l’ordinaria manutenzione.
La superficie minima oggetto dell’operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell’intervento comunitario è di 0,5 ettari. La superficie minima, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, è di 0,3 ettari.
Le Regioni possono derogare ai predetti limiti.
Entità e forma dell’agevolazione
Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme seguenti:
a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all’esecuzione della misura;
b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.
La compensazione delle perdite di reddito, di cui alla lettera a), può ammontare fino al 100% della perdita e non può comunque superare l’importo massimo complessivo di 3.000 €/Ha.
Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, di cui alla lettera b), è erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle Regioni classificate come meno sviluppate sulla base:
1) dei costi effettivamente sostenuti nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 €/Ha per la campagna 2023/2024. Tale importo massimo potrà essere aggiornato sulla base delle indagini in corso di svolgimento da parte del CREA;
2) di tabelle standard dei costi unitari, elaborate a livello nazionale secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione, dalla campagna 2024/2025 in poi.
Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica le Regioni possono elevare l’importo massimo di cui al precedente punto 1, fino al raggiungimento dell’importo medio di 22.000 €/Ha, elevato a 24.500 €/Ha nelle Regioni classificate come regioni meno sviluppate.
Tali zone sono individuate dalle Regioni con propri provvedimenti ed in base ad almeno uno dei seguenti criteri:
I. pendenza del terreno superiore a 30%;
II. altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiano;
III. sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
IV. viticoltura delle piccole isole.
Scadenza
Il termine per la presentazione della domanda di aiuto all’OP (organismo pagatore) è il 28 febbraio di ogni anno. Solo per la campagna 2023/2024 tale termine è il 31 marzo 2023.