Finanziamento a fondo perduto a sostegno della gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci Lombarde innevate artificialmente. Bando innevamento 2022.
Sostegno della gestione e dell’esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci, da discesa o da fondo, dotate di impianti di produzione di neve programmata all’interno dei comprensori sciistici lombardi.
Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda ai sensi del Bando (di seguito “Soggetti beneficiari”) i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, posseggano i seguenti requisiti:
- soggetti pubblici o privati che siano gestori di impianti di risalita e di piste da sci (da discesa o da fondo) dotate di impianti di produzione di neve programmata ubicati sul territorio della Regione Lombardia;
- nel caso di imprese, esse devono essere in attività ed essere iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di competenza;
- nel caso di Associazioni/Società Sportive dilettantistiche, esse devono essere iscritte al Registro CONI Lombardia e/o alla Sezione parallela del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e/o affiliata a Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Sportive Associate (DSA) e/o Enti di Promozione Sportiva Paralimpica.
Tipologia di interventi ammissibili
Il contributo è a valere sulle risorse regionali ed è a fondo perduto ed è destinato a sostenere le spese per la gestione e l’esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci dotate di impianti di produzione di neve programmata e interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci in applicazione dei protocolli di sicurezza per prevenire la diffusione di nuovi focolai del COVID-19.
Ai fini del presente Bando, sono considerate ammissibili a contributo regionale le spese sostenute nella stagione sciistica 2021/2022 (nel periodo compreso tra 1 novembre 2021 ed il 30 aprile 2022) per la gestione e l’esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci, da discesa o da fondo, dotate di impianti di produzione di neve programmata all’interno dei comprensori sciistici lombardi, regolarmente apprestate ed aperte al pubblico ed inserite all’interno dell’Elenco Regionale delle piste destinate agli sport sulla neve, ovvero le piste per le quali sia stato almeno avviato con la rispettiva Comunità Montana il procedimento finalizzato all’aggiornamento dell’elenco stesso, e relative ai costi sostenuti per:
a) consumo di energia elettrica;
b) consumo del carburante dei mezzi atti alla sistemazione e battitura delle piste (con esclusione del carburante destinato al riscaldamento);
c) approvvigionamento idrico per la produzione di neve programmata (ad esclusione del canone di concessione per l’utilizzo dell’acqua, ove dovuto);
d) interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci dovute all’applicazione dei protocolli di sicurezza COVID-19 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dispositivi di protezione individuale rischio COVID-19, servizi di sanificazione e disinfezione degli ambienti, strumenti di comunicazione ed informazione dovute all’applicazione dei protocolli di sicurezza COVID-19, costi per tamponi per il personale dipendente o altri strumenti prescritti dal medico competente in conformità alle indicazioni dell’Autorità sanitaria). Si intendono escluse le spese di gestione del sito web e/o dei social network, le spese di acquisto/aggiornamento di software o App, ove non finalizzati all’applicazione dei protocolli di sicurezza COVID-19.
Entità e forma dell’agevolazione
La dotazione finanziaria è di euro 1.100.000,00.
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella misura massima di 125.000 euro.
Sono previste tre linee di finanziamento i cui dettagli sono indicati nel bando:
- Linea di finanziamento 1 – Rilevanza Locale (Non aiuto). Il contributo complessivamente assegnabile a ciascuna domanda è determinato nella misura massima del 70% delle spese ammissibili. La rilevanza locale si ha quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
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- la stazione sciistica dispone complessivamente di un numero di impianti inferiore a 3 (tre) ed inoltre gli stessi hanno lunghezza inferiore a 3 (tre) km;
- il numero di pass settimanali venduti nell’intera stagione, con riferimento alla stazione sciistica, non supera il 15% (quindici per cento) del numero totale di pass venduti e il numero di letti commerciali disponibili è inferiore o pari a n. 2.000 (duemila).
- Linea di finanziamento 2 – De Minimis. Il contributo complessivamente assegnabile a ciascuna domanda è determinato:
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- • fino al 70 % delle spese ammissibili;
- • l’importo complessivo degli aiuti concessi ad una singola unica1 impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Regolamento De Minimis, non deve superare euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell’arco di 3 (tre) esercizi finanziari.
- Linea di finanziamento 3 – Esenzione da notifica.
Scadenza
09/09/2022, ore 12:00