Finanziamento a fondo perduto a sostegno degli enti locali per l’installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private, le parti comuni dei condomini e altri immobili.
Descrizione completa del bando
E’ entrato in vigore il “Regolamento per l’assegnazione agli enti locali del finanziamento per interventi per l’installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private, le parti comuni dei condomini ed altri immobili.
Soggetti beneficiari
Sono BENEFICIARI del finanziamento:
a) i Comuni singoli;
b) i Comuni capofila di convenzioni tra enti locali;
c) le Comunità indicate dalla legge.
Tipologia di interventi ammissibili
Le risorse finanziarie sono assegnate agli enti locali per la concessione di contributi a favore di terzi per l’acquisto, l’istallazione, il potenziamento e l’attivazione di sistemi di sicurezza presso:
a) immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche;
b) condomini per le parti comuni;
c) immobili religiosi, di culto e di ministero pastorale;
d) immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali;
e) edifici scolastici e impianti sportivi non di proprietà degli enti locali.
Tutte le linee contributive, i regolamenti e/o i bandi degli Enti locali devono prevedere che i contributi a favore di terzi siano erogati in misura non inferiore al 60 per cento della spesa ammissibile, anche sulle spese già sostenute.
Entità e forma dell’agevolazione
Ai sensi del Regolamento, il riparto delle risorse da trasferire a ciascun Ente beneficiario che ha presentato domanda, avviene con decreto del Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione, sulla base della popolazione residente nel Comune richiedente singolo o nei Comuni compresi nella forma associativa e prevede la suddivisione in 9 fasce, a ciascuna delle quali corrisponde una diversa misura di finanziamento, come di seguito inidcato:
a) Fascia 1 – fino a 2500 abitanti 7.000,00
b) Fascia 2 – da 2501 a 5000 abitanti 10.000,00
c) Fascia 3 – da 5001 a 10000 abitanti 15.000,00
d) Fascia 4 – da 10001 a 22100 abitanti 35.000,00
e) Fascia 5 – da 22101 a 50000 abitanti 70.000,00
f) Fascia 6 – da 50001 a 80000 abitanti 100.000,00
g) Fascia 7 – da 80001 a 110000 abitanti 150.000,00
h) Fascia 8 – oltre 110000 abitanti 200.000,00
i) Fascia A – Comuni al alto flusso turistico
con popolazione superiore a 5 mila abitanti 30.000,00
Gli importi corrispondenti a ciascuna fascia di popolazione sono ulteriormente incrementati del 20% in caso di forme associative e del 30% per i Comuni ex capoluogo di Provincia.
La richiesta di finanziamento non può superare gli importi corrispondenti a ciascuna fascia e qualora sia inferiore al massimale previsto, il finanziamento è rimodulato nella misura richiesta dall’Ente stesso.
I beneficiari del finanziamento (Comuni singoli o forme associative) non possono subire variazioni soggettive per la gestione delle procedure contributive verso terzi.
Scadenza
11 aprile 2023