Agenzia Entrate

Agenzia delle entrate. Bonus imprese prodotti energetici. Credito di imposta a favore delle imprese energivore e non energivore con contatori pari o superiori ai 4,5 KW.

Il legislatore ha emanato nel corso del 2022 numerose disposizioni normative che riconoscono alle imprese, a determinate condizioni, un credito d’imposta pari a una quota delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, in misura variabile in base al periodo di riferimento. In particolare:



  • alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 20% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per i primi tre trimestri e per il periodo ottobre/novembre del 2022;
  • alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 10% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per i primi tre trimestri e per il periodo ottobre/novembre del 2022;
  • alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto un credito d’imposta dal 15% al 30% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per il secondo e terzo trimestre e per il periodo ottobre/novembre del 2022;
  • alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto un credito d’imposta dal 25% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per il secondo e terzo trimestre e per il periodo ottobre/novembre del 2022;
  • alle imprese che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante in ciascun trimestre del 2022 (per il secondo trimestre 2022, solo per il settore della pesca).

Soggetti beneficiari

Si considerano energivore le imprese ad alto consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2017: https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/decreto_ministeriale_21_dicembre_2017_%20agevolazioni_imprese_energivore.pdf

 

Rientrano tra le imprese a forte consumo di energia:

 

  • le società che operano nei settori dell’allegato 3 delle linee Guida CEE
  • le società che operano nei settori dell’allegato 5 delle linee Guida CEE e sono caratterizzate da un indica di intensità elettrica positivo determinato in relazione al VAL, non inferiore al 20%
  • le società che non rientrano tra quelle di cui alle lett. a) e b), ma che sono ricomprese negli elenchi delle società a forte consumo di energia redatti per gli anni 2013 e 2014 dal CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali).
Si considerano imprese non energivore le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 KW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, imprese energivore.
E’ possibile consultare la lista delle imprese energivore al presente link: https://energivori.csea.it/Energivori/#
AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2022
Il credito di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi ai mesi Ottobre e Novembre 2022 è usufruibile dalle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 KW.

Tipologia di interventi ammissibili

 Sono previste diverse tipologie di crediti di imposta:

Credito di imposta pre imprese energivore previsto per il primo trimestre 2022.

La circolare chiarisce che ai fini del calcolo del costo medio per KWH della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Quindi è presupposto per l’applicazione dell’agevolazione il sostenimento di spese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.

 

Credito d’imposta per imprese energivore previsto per il secondo trimestre 2022. 

La circolare chiarisce che ai fini del calcolo del costo medio per KWH della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.

Presupposto per l’applicazione dell’agevolazione è il sostenimento di spese per la componente energetica acquistata o prodotta ed effettivamente utilizzata nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2022.

 

Credito di imposta per imprese non energivore previsto per il secondo trimestre 2022.

La circolare chiarisce che ai fini del calcolo del costo medio per KWH della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.

Si tratta della macrocategoria indicata in fattura alla voce “spesa per la materia energia” nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno.

 

Credito di imposta per imprese energivore previsto per il terzo trimestre 2022.

Il credito di imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto/produzione della componente energia utilizzata/autoconsumata.

Per poter accedere all’agevolazione è necessario che i costi per Kwh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi abbiano subito un incremento del costo per Kwh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019.



Credito di imposta per imprese non energivore previsto per il terzo semestre 2022:

Il credito di imposta è pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto/produzione della componente energia utilizzata/autoconsumata.

Le imprese possono beneficiare del contributo a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costro per KWH superiore al 30% del corrispondente presso medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Quanto al calcolo del costo medio per KhW della componente energia elettrica, previsto per il terzo semestre, si tiene conto esclusivamente delle spese per l’acquisto della componente elettrica/del gas al netto di imposte ed eventuali sussidi, con esclusione dei costi accessori (spese di trasporto, spese finanziarie, di stoccaggio, ecc.) nel periodo dal 1°luglio al 30 settembre.

Aggiornamento ottobre 2022
 
 
 
Credito di imposta per le imprese a forte consumo di energia elettrica prevista per il bimestre Ottobre e Novembre 2022
 
Il prezzo della componente energetica acquistata nel terzo trimestre 2022 è in media aumentato più del 30% per KWH rispetto allo stesso periodo del 2019. Il credito è del 40% per la spesa pari sostentuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Credito di imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 KW per il bimestre Ottobre e Novembre 2022:

Il prezzo della componente energetica acquistata nel terzo trimestre 2022 è in media aumentato più del 30% per KWH rispetto allo stesso periodo del 2019. Il credito è del 30% per la spesa pari sostentuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
 
Credito di imposta per le imprese a forte consumo di gas naturale previsto per il bimestre Ottobre e Novembre 2022:
 
Il prezzo del gas naturale nel terzo trimestre 2022 ha subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Il credito Il credito è del 40% per la spesa pari sostentuta per l’acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Credito di imposta per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale previsto per il bimestre Ottobre e Novembre 2022:
 
Il prezzo del gas naturale nel terzo trimestre 2022 ha subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Il credito Il credito è del 40% per la spesa pari sostentuta per l’acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Nel caso di imprese non ancora costituite dalla data del 1° ottobre 2019, il parametro di riferimento normativamente previsto va calcolato in base alle componenti indicate nel decreto.

Entità e forma dell’agevolazione

Per poter accedere all’agevolazione è necessario che la media dei costi per KWh della componente energia elettrica relativi all’ultimo trimestre 2021, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all’ultimo trimestre del 2019. Alle imprese che soddisfano questo requisito spetta un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022.

Il Decreto Energia (Decreto Legge n. 17 del 1° marzo 2022) conferma per il secondo trimestre 2022 l’agevolazione nei confronti delle imprese energivore e introduce per lo stesso periodo un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, anche per le imprese a forte consumo di gas naturale (cd. imprese gasivore).

Il Decreto Aiuti (Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022) introduce anche per il primo trimestre 2022 l’agevolazione nei confronti delle imprese gasivore nella misura del 10%.

Il Decreto Ucraina bis (Decreto Legge 21/2022) incrementa la misura delle agevolazioni. Per le imprese energivore e gasivore i contributi straordinari già disposti dal decreto “Energia” (articoli 4 e 5 del Decreto Legge n. 17/2022) sono rideterminati nella misura del 25% (anziché 20) per i consumi di energia e del 20% (anziché 15) per il gas. Il Decreto Aiuti, da ultimo, ha ulteriormente incrementato la misura del contributo straordinario previsto per i gasivori (secondo trimestre), rideterminandola dal 20 al 25%.

Il Decreto Ucraina bis prevede, inoltre, analoghi contributi, sempre sotto forma di crediti d’imposta, a parziale compensazione delle spese sostenute per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas acquistati e consumati nel secondo trimestre 2022, rispettivamente, da parte delle imprese non energivore (nella misura del 12%) e delle imprese non gasivore (nella misura del 20%). Il Decreto Aiuti, da ultimo, ha ulteriormente incrementato la misura del contributo straordinario previsto per le imprese non energivore aumentandola dal 12 al 15 per cento e per le imprese non gasivore, rideterminandola dal 20 al 25 per cento.

Infine, l’articolo 18 del citato Decreto Ucraina bis riconosce un credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre del 2022.

 

In sintesi la circolare prevede:

 

  • Credito di imposta pari al 20%, a sostegno delle imprese energivore, per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo semestre del 2022
  • Credito di imposta rideterminato nella misura pari al 25%, a sostegno delle imprese energivore, per le spese sostenute per l’acquisto/produzione della componente energia utilizzata/autoconsumata nle secondo trimestre 2022
  • Credito di imposta per imprese non energivore previsto per il secondo semestre 2022. Le imprese possono beneficiare del contributo a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per KWH superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Aggiornamento ottobre 2022
 
 
  • Credito di imposta per le imprese a forte consumo di energia elettrica prevista per il bimestre Ottobre e Novembre 2022 pari al 40%;
  • Credito di imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 KW per il bimestre Ottobre e Novembre 2022 pari al 30%.
  • Credito di imposta per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale previsto per il bimestre Ottobre e Novembre 2022 pari al 40%;
  • Credito di imposta per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale previsto per il bimestre Ottobre e Novembre 2022 pari al 40%.
Tabella
Codice F24 Descrizione credito d’imposta Ammontare del credito d’imposta
6960 Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) 20% delle spese
6961 Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) 25% delle spese
6966 Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) 10% delle spese
6962 Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) 25% delle spese
6963 Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) 15% delle spese
6964 Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) 25% delle spese
6965 Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) 20% delle spese
6967 credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) 20% delle spese
6968 credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) 25% delle spese
6969 credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) 25% delle spese
6970 credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) 15% delle spese
6971 credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) 25% delle spese
6972 credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) 20% delle spese
6983 credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) 40% delle spese
6984 credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) 40% delle spese
6985 credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) 30% delle spese
6986 credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) 40% delle spese
6987 credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) 20% delle spese

 

Cessione del credito

In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i crediti d’imposta relativi ai primi tre trimestri del 2022 possono essere ceduti, per l’intero importo secondo le modalità e i termini definiti con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate.

A tal fine, è necessario inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate la comunicazione della cessione del credito; coloro che hanno acquistato il credito (cessionari) possono utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, oppure cederlo ulteriormente per l’intero importo. Le cessioni dei crediti devono essere comunicate all’Agenzia entro il 21 dicembre 2022 (entro il 22 marzo 2023, per i crediti di cui ai codici 6968, 6969, 6970 e 6971). I cessionari devono utilizzare i crediti in compensazione entro il 31 dicembre 2022 (entro il 31 marzo 2023, per i crediti di cui ai codici 6968, 6969, 6970, 6971).

Anche i crediti di cui ai codici 6983, 6984, 6985 e 6986 (relativi al periodo ottobre-novembre 2022), in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite F24, possono essere ceduti e vanno fruiti dai cessionari entro il 31 marzo 2023. Le relative modalità attuative saranno definite con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Sono stati istituiti appositi codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24.

Scadenza

31 marzo 2023