MIPAAF. Finanziamento a fondo perduto per interventi compensativi in favore dei frantoi oleari.
Il Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da Xylella fastidiosa definisce l’insieme delle misure da adottare sul territorio nazionale allo scopo di contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa.
Conseguentemente sono state disposte alcune azioni sia per favorire il ripristino dell’attività produttiva che per l’indennizzo dei danni subiti:
1. Contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa
2. Ripristino potenzialità produttiva
3. Rilancio economia rurale aree danneggiate
4. Azioni orizzontali
5. Monitoraggio e reti laboratori
Le presenti Istruzioni Operative delineano le condizioni e le modalità attuative della misura di aiuto, con lo scopo di garantire la corretta presentazione e istruttoria delle domande di aiuto e la concessione del contributo.
Soggetti beneficiari
I soggetti che possono accedere alla misura sono frantoi oleari, compresele cooperative di trasformazione nel settore oleario con stabilimenti ubicati nell’area infetta da Xylella fastidiosa che, a causa della diffusione della Xylella fastidiosa, hanno ridotto o interrotto l’attività molitoria e hanno subìto un decremento della produzione di olive nella campagna di commercializzazione 2019-2020 rispetto al quantitativo medio del biennio 2012-2013 risultante dai dati del Registro tenuto dagli operatori.
Per le aziende agricole sono esclusi i quantitativi di olive provenienti dalla propria azienda.
Entità e forma dell’agevolazione
Al termine delle operazioni di ricognizione preventiva e per tutti i soggetti per i quali è stato verificato il nesso di causalità tra il decremento di produzione e la presenza di Xylella fastidiosa, l’aiuto è determinato in base alla diminuzione del quantitativo di olive molite nella campagna 2019/2020 rispetto alla media aritmetica del biennio 2012 – 2013, nei limiti del valore medio delle produzioni riferite alle campagne 2019-2020 e 2020-2021.
Si determina un valore unitario di mancato reddito pari a 4,5 euro/quintale, calcolato sulla riduzione della quantità di olive molite nel periodo di riferimento. Al valore del mancato reddito così determinato, si applicano le percentuali di calcolo riportate nella tabella seguente:
Mancato reddito | Percentuale |
Da 0 a 50.000 | 80% |
Da 50.001 a 100.000 | 75% |
Da 100.001 a 150.000 | 70% |
Da 150.001 a 200.000 | 65% |
oltre 200.000 | 60% |
Gli aiuti sono concessi nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2021, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque nei limiti della legislazione vigente al momento dell’autorizzazione alla fruizione dell’agevolazione; conseguentemente, tali risorse potranno essere riproporzionate a quelle disponibili.
Scadenza
L’aiuto può essere richiesto dai soggetti che sono stati riconosciuti ammissibili a conclusione dell’espletamento delle procedure istruttorie di ricognizione preventiva, a partire dal 14 settembre 2022.
La domanda di aiuto può essere presentata successivamente alla conclusione della fase di ricognizione preventiva, a partire dal 19 settembre 2022